Il Senato ha approvato l'assegno unico e universale per i figli
L’assegno sarà assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e l’ammontare di tale assegno sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare
Il disegno di legge-delega che istituisce l’assegno unico e universale per i figli è stato definitivamente approvato dal Senato. Con voto praticamente unanime, com’era già avvenuto alla Camera nel luglio scorso. Un traguardo che premia l’impegno costante e tenace dell’associazionismo familiare e che potrebbe rappresentare davvero un punto di svolta per le famiglie italiane. Un punto di svolta e allo stesso tempo un punto di partenza per rendere a misura di famiglia il sistema Italia nel suo complesso. Non solo è necessario, ma anche urgente. Le conseguenze della pandemia hanno amplificato la portata di questioni che già prima del Covid si potevano definire epocali, a cominciare dal declino demografico.
È una storia lunga, quella della legge per l’assegno unico. Bisogna risalire almeno alla passata legislatura. Dall’originario ddl Lepri-Del Rio si è poi passati attraverso il Family Act della ministra Bonetti che ha recepito la misura come uno dei suoi pilastri. Ma tutte le forze politiche hanno dato il loro contributo – anche quando non sussisteva la cornice trasversale del governo Draghi – e quindi la nuova legge nasce senza bandierine di partito.
Il nuovo contesto politico è comunque importante perché adesso bisogna riempire di contenuti la delega che il Parlamento ha affidato al governo per “riordinare, semplificare e potenziare” – attraverso l’assegno unico – le misure a sostegno dei figli a carico. L’esecutivo avrebbe in teoria un anno di tempo, ma già nell’ultima legge di bilancio del secondo governo Conte era stata prevista la data del 1° luglio per l’avvio del nuovo sistema e proprio nei giorni scorsi Draghi ha confermato questa scadenza. Il Consiglio dei ministri ora dovrà mettere a punto i decreti legislativi di attuazione, secondo i principi e i criteri direttivi della delega parlamentare; i decreti saranno inviati alle commissioni competenti di Camera e Senato perché possano esprimere il loro parere e quindi saranno definitivamente licenziati dal governo. Il tutto in tre mesi, se si vuole rispettare l’impegno preso.
Il nodo cruciale è quello delle risorse. Nella legge-delega non sono indicati numeri. La legge di bilancio varata a dicembre ha stanziato 6 miliardi. A questi vanno aggiunti i 15 miliardi circa che derivano dall’assorbimento delle forme di sostegno finora esistenti (assegni, detrazioni, bonus, ecc.). Ma l’assegno unico mensile verrà corrisposto per tutti i figli dal settimo mese di gravidanza fino alla maggiore età e ad alcune condizioni anche oltre: fino a 21 anni per studenti o disoccupati e anche in seguito nel caso di disabilità. Tenendo conto che i soli figli minorenni sono attualmente intorno ai 10 milioni, si capisce subito che la coperta è corta e, se la platea si allarga a comprendere categorie finora escluse (l’assegno è, appunto, universale), ci sono alcune fasce di famiglie che finirebbero addirittura per rimetterci. E paradossalmente sarebbero quelle che avevano finora più beneficiato delle detrazioni. Questo rischio sarà certamente evitato (si stima che a questo fine occorreranno altri 800 milioni), ma allo stato la cifra di 250 euro di cui ha recentemente parlato il premier è da intendersi come importo massimo. A meno di non prevedere uno stanziamento ulteriore di svariati miliardi. Già entro il mese di aprile, con la presentazione del Def – il documento che fissa le coordinate macroeconomiche della prossima legge di bilancio – si dovrebbe avere qualche elemento in più.
Vediamo ora nel dettaglio la legge delega approvata, che consta di cinque articoli.
Tra i “principi e criteri direttivi generali” si stabilisce che l’assegno sarà assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che l’ammontare di tale assegno sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare (quindi secondo l’Isee), tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare. L’assegno sarà ripartito in pari misura tra i genitori. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetterà, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno sarà ripartito, sempre in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori.
L’assegno sarà corrisposto in forma di credito d’imposta o di erogazione mensile di una somma di denaro. Al momento della registrazione della nascita l’ufficiale dello stato civile dovrà informare le famiglie sui benefici a cui hanno diritto. Per il monitoraggio sull’attuazione della riforma e sul suo impatto, sarà istituito un organismo ad hoc a cui parteciperanno le associazioni a tutela delle famiglie maggiormente rappresentative.
Per quanto riguarda i “principi e criteri direttivi specifici”, questi sono i punti salienti messi in evidenza dagli uffici parlamentari:
1) Riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato.
2) Riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l’autonomia. L’assegno è concesso solo in presenza di determinate condizioni, vale a dire nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale; frequenti un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale; sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale.
3) Per ciascun figlio con disabilità, riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi per i figli minorenni e maggiorenni in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità. Riconoscimento dell’assegno per maggiorenni, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età,
qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.
4) Mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi dai figli minorenni e maggiorenni.
5) Per quanto riguarda le condizioni di accesso, il richiedente deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti: essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell’Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure ancora essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; vivere con i figli a carico in Italia; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale. Si prevede comunque la possibilità di derogare a questi vincoli per casi particolari.
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