Anche alle donne il lettorato e l’accolitato
Motu Proprio di Papa Francesco
“I laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa”. Così il Papa, tramite la lettera apostolica in forma di Motu proprio “Spiritus Domini”, diffusa lunedì 11 gennaio, modifica il can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico, introducendo la possibilità anche per le donne di accedere al lettorato e all’accolitato, finora appannaggio esclusivo degli uomini.
“Lo Spirito del Signore Gesù, sorgente perenne della vita e della missione della Chiesa, distribuisce ai membri del popolo di Dio i doni che permettono a ciascuno, in modo diverso, di contribuire all’edificazione della Chiesa e all’annuncio del Vangelo”, scrive il Papa nel Motu Proprio: “Questi carismi, chiamati ministeri in quanto sono pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla Chiesa, sono messi a disposizione della comunità e della sua missione in forma stabile. In alcuni casi tale contributo ministeriale ha la sua origine in uno specifico sacramento, l’Ordine sacro. Altri compiti, lungo la storia, sono stati istituiti nella Chiesa e affidati mediante un rito liturgico non sacramentale a singoli fedeli, in virtù di una peculiare forma di esercizio del sacerdozio battesimale, e in aiuto del ministero specifico di vescovi, presbiteri e diaconi”.
In questi ultimi anni, si è giunto “ad uno sviluppo dottrinale che ha messo in luce come determinati ministeri istituiti dalla Chiesa hanno per fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale ricevuto nel sacramento del battesimo; essi sono essenzialmente distinti dal ministero ordinato che si riceve con il sacramento dell’Ordine. Anche una consolidata prassi nella Chiesa latina ha confermato, infatti, come tali ministeri laicali, essendo basati sul sacramento del battesimo, possono essere affidati a tutti i fedeli, che risultino idonei, di sesso maschile o femminile”, secondo quanto già implicitamente previsto dal can. 230 § 2 del Codice di Diritto Canonico.
Sir
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