Emergenza Covid-19: dal Viminale le regole per chi vuole recarsi in chiesa
L'accesso deve avvenire “solo in occasione di spostamenti determinati da comprovate esigenze lavorative"; indicazioni anche per i riti della Settimana Santa
Una nota della Direzione centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell’Interno, inviata alle Prefetture, frutto della interlocuzione tra la Segreteria generale della Cei, la Presidenza del Consiglio e lo stesso Ministero dell’Interno è stata diramata con l’obiettivo di “Dare uniformità all’azione di quanti devono controllare gli spostamenti dei cittadini”, in questo periodo di restrizioni alla libertà di movimento per ragioni sanitarie.
Per quanto riguarda l’accesso in chiesa, deve avvenire “solo in occasione di spostamenti determinati da comprovate esigenze lavorative, ovvero per situazione di necessità e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi”. Per quanto riguarda i riti della Settimana Santa, il numero dei partecipanti sarà limitato ai “celebranti, al diacono, al lettore, all’organista, al cantore e agli operatori per la trasmissione”.
Tutte le persone coinvolte “avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove si svolge la celebrazione e, ove coinvolti in controlli o verifiche da parte delle Forze di polizia, attraverso l’esibizione dell’autocertificazione o con dichiarazione rilasciata in questo senso dagli organi accertatori, non incorreranno nella contestazione e nelle relative sanzioni correlate al mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19”. “L’autocertificazione dovrà contenere il giorno e l’ora della celebrazione, oltre che l’indirizzo della chiesa ove la celebrazione si svolge”. Quanto ai matrimoni in chiesa, “non sono vietati in sé”, si spiega nella nota: “Ove il rito si svolga alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni – e siano rispettate le prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti – esso non è da ritenersi tra le fattispecie inibite dall’emanazione delle norme in materia di contenimento dell’attuale diffusione epidemica di Covid-19”.
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